15 Feb Alternanza scuola-lavoro
La legge di bilancio per il 2017 punta a rinforzare il concetto di alternanza scuola-lavoro rendendo più vantaggioso l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e introducendo incentivi per i datori di lavoro che confermano in servizio o assumono giovani studenti che abbiano effettuato almeno il 30% delle ore di alternanza scuola-lavoro presso la loro azienda.
Entrando nello specifico sul significato di alternanza scuola-lavoro dobbiamo soffermarci ad analizzare le due forme contrattuali con cui è possibile fornire ai giovani, oltre alle conoscenze di base, quelle competenze necessarie a inserirsi nel mercato del lavoro:
- Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
- Percorsi formativi di alternanza scuola-lavoro.
L’apprendistato, di cui sopra, mira a coniugare la formazione effettuata in azienda con l’istruzione e la formazione professionale svolta delle istituzioni formative, di seguito riassumiamo i punti principali:
- possono essere assunti giovani che abbiano compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25 anni di età
- la durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica e del diploma da conseguire e non può essere superiore a tre anni o quattro anni nel caso di diploma quadriennale
- il datore di lavoro deve sottoscrivere un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto
I vantaggi di tale assunzione sono:
- per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo
- per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella dovuta
- la retribuzione per le ore di lavoro svolte in azienda sono stabilite secondo misure percentuali più basse previste dall’accordo interconfederale del 18 maggio 2016 (primo anno scolastico il 45% della retribuzione spettante, il secondo anno il 55%, il terzo anno il 65% e infine il quarto anno il 70%)
- possibilità di trasformare il contratto in apprendistato professionalizzante e la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non potrà eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva
- mancata applicazione del ticket di licenziamento
- aliquota contributiva al 5% anziché al 10%
Per quanto concerne l’alternanza scuola-lavoro con la legge 107/2015 si tende ad introdurre un nuovo approccio alla didattica, rivolto a tutti gli studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno, che prevede obbligatoriamente un percorso di orientamento utile ai ragazzi nella scelta che dovranno fare una volta terminato il percorso di studio. Il periodo di alternanza scuola-lavoro si articola in 400 ore per istituti tecnici e 200 ore per i licei.
L’alternanza si realizza con attività dentro e fuori la scuola. Nel primo caso si tratta di orientamento, incontri formativi con esperti esterni, insegnamenti di istruzione generale in preparazione all’attività di stage. Le attività fuori la scuola riguardano lo stage presso strutture ospitanti e la formazione in aula.
I percorsi formativi di alternanza scuola lavoro sono resi disponibili dalle istituzioni scolastiche mediante apposite convenzioni stipulate con le imprese.
Gli incentivi all’assunzione a tempo indeterminato di apprendisti e giovani dopo l’alternanza scuola-lavoro, per gli anni 2017 e 2018, saranno applicati sul versamento dei contributi previdenziali fino a un massimo di 3.250 euro annui per 3 anni. L’esonero potrà essere richiesto esclusivamente per quei lavoratori assunti entro 6 mesi dal conseguimento del titolo di studio qualora abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari al 30% delle ore previste o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.