BONUS NATALE Studio Mancuso Consulente del Lavoro Seregno
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BONUS NATALE

BONUS NATALE

Limitatamente per il 2024, è prevista una indennità una tantum c.d. Bonus Natale:

  • pari a 100 euro netti da riproporzionare in funzione della durata del rapporto di lavoro nel corso del presente anno,
  • a favore dei lavoratori dipendenti che soddisfano contestualmente specifici requisiti oggettivi (reddito complessivo annuo non superiore a 28.000 euro e capienza dell’imposta lorda rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti) e soggettivi (presenza del coniuge e di almeno un figlio fiscalmente a carico),
  • da erogarsi unitamente alla tredicesima mensilità.

L’indennità in esame va riconosciuta dal datore di lavoro previa richiesta del lavoratore, il quale deve attestare per iscritto di avervi diritto. Il credito derivante dall’anticipo dell’indennità è recuperato dal datore di lavoro mediante compensazione nel Mod. F24 (utilizzando il codice tributo che verrà appositamente istituito), a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga.

SOGGETTI BENEFICIARI:

Destinatari del bonus Natale sono i titolari di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024, dunque, i lavoratori subordinati (compresi i lavoratori a domicilio), indipendentemente dalla tipologia contrattuale del rapporto di lavoro instaurato (a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o a tempo parziale) e dalla qualifica assunta, che soddisfano congiuntamente i requisiti oggettivi e soggettivi di seguito elencati:

1. nell’anno d’imposta 2024, reddito complessivo non superiore a 28.000 euro; il reddito complessivo va determinato tenendo conto anche

    • dei redditi assoggettati a cedolare secca,
    • dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni
    • della quota di agevolazione ACE (aiuto alla crescita economica),
    • delle mance detassate (settore Turistico),
    • della quota di reddito esente da imposte in forza dei diversi regimi fiscali agevolati riconosciuti ai lavoratori impatriati.

Il reddito complessivo deve essere assunto, invece, al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

2. imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione da lavoro spettante.

3. presenza di

    • coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, fiscalmente a carico. Il requisito relativo al coniuge fiscalmente a carico si intende rispettato anche per i casi in cui il soggetto sia una delle due parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso;

in alternativa

    • almeno un figlio fiscalmente a carico nel caso di nucleo familiare monogenitoriale. Tale circostanza si verifica qualora, alternativamente, l’altro genitore è deceduto oppure l’altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio ovvero il figlio è stato adottato da un solo genitore (destinatario del bonus) o è stato affidato o affiliato a un solo genitore (destinatario del bonus).

Diversamente, nelle ipotesi in cui il figlio fiscalmente a carico abbia due genitori che lo abbiano riconosciuto, il bonus non spetta al lavoratore dipendente che:

  • vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all’anagrafe comunale;
  • vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore senza alcuna formalizzazione all’anagrafe comunale;
  • vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all’anagrafe comunale) ed è separato dall’altro genitore.

In tali ipotesi, il bonus non spetta poiché il convivente non può essere considerato un coniuge fiscalmente a carico, né la famiglia può definirsi monogenitoriale, in quanto il figlio a carico è stato riconosciuto da entrambi i genitori.

Si ricorda che per risultare fiscalmente a carico, è necessario essere titolari di un reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili ovvero non superiore a euro 4.000 nel caso dei figli fino a 24 anni di età.

RICHIESTA DEL LAVORATORE

Il lavoratore dipendente deve fare espressa richiesta del bonus Natale, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000, attestando la sussistenza dei requisiti reddituali (reddito complessivo annuo non superiore a 28.000 euro e capienza dell’imposta lorda rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente spettanti) e familiari (codice fiscale del coniuge e di almeno un figlio fiscalmente a carico ovvero, nel caso di nucleo familiare monogenitoriale, di almeno un figlio fiscalmente a carico) previsti dalla norma.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, se nel corso dell’anno 2024,

  • il lavoratore è stato titolare di più rapporti di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare all’ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità, oltre alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, le Certificazioni Uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine della corretta quantificazione dell’importo spettante (l’ammontare del bonus, pari al massimo a euro 100, va infatti rapportato ai giorni di detrazione da lavoro riconosciuti nel 2024);
  • il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente di part-time in essere contemporaneamente, il bonus è erogato dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore. A tal fine, quest’ultimo dovrà indicare nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà anche tutti i dati necessari per la determinazione del bonus, quali i redditi di lavoro dipendente e i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro.
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