11 Gen COSA CAMBIA NEL 2024?
A seguire una carrellata delle principali novità in vigore dal 1° gennaio 2024:
ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI
Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è reintrodotto l’esonero sull’aliquota dei contributi previdenziali dovuta dai lavoratori dipendenti, ad esclusione dei lavoratori domestici.
La “novità”, rispetto la recedente formulazione, che per il 2024 l’esonero non riguarda la tredicesima.
La nuova formulazione, infatti, prevede che l’esonero a favore del dipendente sia pari:
- al 7%, se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro, ovvero
- al 6%, se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non eccede l’importo di 2.692 euro.
Regime di tassazione del reddito delle persone fisiche per il periodo d’imposta 2024
Il provvedimento, in vigore dal 31 dicembre 2023, non modifica le disposizioni di legge vigenti ma introduce una disciplina derogatoria valevole per il solo periodo d’imposta 2024:
Un’ulteriore novità è l’aumento della detrazione a € 1.955 per i redditi fino a 15.000€.
NUOVI LIMITI DI ESENZIONE FRINGE BENEFITS
Per il 2024, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, del TUIR in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore ad euro 258,23 nel periodo d’imposta, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 1.000:
- il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
- le somme erogate o rimborsate agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa nonché per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Il limite di esenzione è aumentato ad euro 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati, fiscalmente a carico.
DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO
La Legge di Bilancio 2024 estende ai premi e alle somme erogati nell’anno 2024 la riduzione al 5%, dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF su premi di risultato.
Tale regime tributario concerne esclusivamente le somme corrisposte in esecuzione di contratti collettivi, territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di contratti collettivi aziendali stipulati dalle RSA ovvero dalla RSU.
Il limite annuo di importo complessivo dell’imponibile ammesso al regime tributario in oggetto è pari a 3.000 euro (lordi), elevato a 4.000 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
L’applicazione del regime sostitutivo è subordinata alla condizione che il reddito da lavoro dipendente privato del soggetto non sia stato superiore, nell’anno precedente a quello di percezione degli emolumenti in oggetto, a 80.000 euro.
COMPENSAZIONI TRAMITE MOD. F24
La Legge di Bilancio 2024 introduce una serie di restrizioni all’uso delle compensazioni tramite Mod. F24, tra cui l’obbligo per i contribuenti di utilizzare i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate in tutti i casi in cui si effettuano compensazioni con crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, di INPS e INAIL. Di nuova introduzione è anche il divieto di compensazione per chi ha debiti erariali di importo superiore a 100.000 euro.
CONGEDO PARENTALE
La Legge di Bilancio 2024 interviene nuovamente sul congedo parentale, e dispone, per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale, in aggiunta all’attuale previsione di un’indennità pari dell’80% della retribuzione per un mese (cfr. Aggiornamenti AP n. 01/2023 e n. 180/2023):
- il riconoscimento di un’indennità pari al 60%, in luogo dell’attuale 30%;
- per un mese;
- entro il sesto anno di vita del bambino.
Non varia, pertanto, la durata massima del congedo parentale.
Per il solo anno 2024 la misura dell’indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all’80% della retribuzione, invece che al 60%.
La disposizione in esame si applica con riferimento ai lavoratori che terminano, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità.
DECONTRIBUZIONE DELLE LAVORATRICI CON FIGLI
Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, è riconosciuto un esonero del 100% dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS):
- nel limite massimo annuo di 3.000,00 euro, riparametrato su base mensile;
- a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo;
- con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico.
In via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
ASSUNZIONE VITTIME DI VIOLENZA NEL SETTORE PRIVATO
La Legge di Bilancio 2024, riconosce uno sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati, che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà.
Il suddetto esonero è riconosciuto nel limite massimo di 8.000 euro anni, riparametrato e applicato su base mensile.
L’esonero in trattazione spetta, considerando quale termine iniziale la data dell’assunzione, per:
- 12 mesi, se l’assunzione è effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato (anche in somministrazione);
- 18 mesi, se il contratto a tempo determinato è trasformato a tempo indeterminato (considerando sempre quale termine iniziale la data di assunzione con il contratto a tempo determinato);
- 24 mesi, se l’assunzione è effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Maxideduzione per le nuove assunzioni
I titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale determinato in base a specifiche regole.
L’incremento occupazionale:
- rileva a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d’imposta precedente;
- per evitare utilizzi della norma con finalità elusive, va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Altre misure che vi potrebbero interessare:
- Riscatto previdenziale dei periodi non coperti da versamenti contributivi. In via sperimentale per il biennio 2024-2025, per i soggetti che non siano già titolari di pensione e che abbiano versato il primo contributo in data successiva al 31 dicembre 1995, è prevista la facoltà di riscattare – in tutto o in parte – periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge finanziaria (anche non consecutivi) non coperti da contribuzione, ricadenti tra l’anno del versamento del primo contributo e quello dell’ultimo accreditato fino ad un massimo di 5 anni totali.
- Modifiche all’APE Sociale. Per il 2024, il requisito anagrafico per l’accesso all’APE sociale è innalzato a 63 anni e 5 mesi, a fronte del precedente requisito di 63 anni.
- Nuove condizioni per “Opzione Donna”. Per il 2024, è innalzato il requisito anagrafico per l’accesso ad Opzione Donna. Dal 1° gennaio 2024, saranno necessari 61 anni di età, a fronte del precedente requisito di 60 anni, confermando quando previsto dalla precedente versione del beneficio circa i requisiti di anzianità contributiva e la riduzione dell’età anagrafica per l’accesso allo strumento, parametrato sulla presenza di figli.
- Quota 103. Confermata per il 2024 la misura “Quota 103” con modifiche per chi matura i requisiti nell’anno 2024: calcolo interamente contributivo dell’assegno; importo dell’assegno erogabile in misura pari a massimo 4 volte il trattamento minimo INPS (fino al conseguimento della pensione di vecchiaia); finestra di 7 mesi per i lavoratori privati e di 9 mesi per i lavoratori del settore pubblico;
- Bonus Asili Nido. Innalzato a 3.600 euro, con riferimento ai nati dal 1° gennaio 2024, il bonus riconosciuto alle famiglie con ISEE fino a 40.000 euro (che abbiano già un figlio di età inferiore a 10 anni) per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido.
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