DIMISSIONI: COSA CAMBIA DOPO IL COLLEGATO LAVORO? Studio Mancuso Consulente del Lavoro Seregno
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DIMISSIONI: COSA CAMBIA DOPO IL COLLEGATO LAVORO?

DIMISSIONI: COSA CAMBIA DOPO IL COLLEGATO LAVORO?

Le dimissioni, atto unilaterale recettizio con il quale il dipendente termina il rapporto di lavoro, possono essere “ordinarie” o per giusta causa. La novità introdotta dalle nuove disposizioni contenute nella Legge n. 203 del 13 dicembre 2024, in vigore dal 12 gennaio 2025, disciplinano ex novo la possibilità di far presumere le dimissioni ove ci si trovi in presenza di un comportamento concludente da parte del lavoratore.

Ma facciamo il punto su tutte le tipologie di dimissioni:

DIMISSIONI ORDINARIE

Nel caso in cui il dipendente intenda fare cessare il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che sia in corso di regolare svolgimento, per motivi personali si è di fronte alle dimissioni cd. ordinarie (o volontarie).

In tal caso, nel rispetto degli obblighi formali previsti (modulo telematico o sede protetta, vedi articolo a riguardo: come-dare-le-dimissioni-online), il lavoratore deve osservare il periodo di preavviso stabilito dal contratto collettivo; in mancanza di preavviso, gli sarà trattenuta una indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA

A prescindere dal fatto che si tratti di un contratto a termine oppure a tempo indeterminato, l’art. 2119 del Codice civile prevede le dimissioni per giusta causa nel caso in cui si verifichi una causa grave che non consenta la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto. In questo caso è il datore di lavoro a dover pagare al lavoratore l’indennità sostitutiva di preavviso ed il lavoratore ha diritto di richiedere la Naspi.

DIMISSIONI DELLA MADRE E DEL PADRE

In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento (di norma dall’inizio della gravidanza e fino al compimento del primo anno di vita del bambino) la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. Tale norma si applica anche al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità. Inoltre sia la lavoratrice che il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso, che gli sarà corrisposto dal datore di lavoro e hanno diritto alla Naspi. Tale disposizione si applica anche nel caso di adozione e di affidamento, entro 1 anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.

Inoltre, la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino o nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio (ossia dall’ITL).

DIMISSIONI E MATRIMONIO

L’art. 35, Decreto Legislativo n. 198 dell’11 aprile 2006, al comma 4 dispone che sono nulle le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, a 1 anno dopo la celebrazione stessa, salvo che siano dalla medesima confermate entro 1 mese all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI: LE NUOVE REGOLE

A seguito di quanto previsto dall’art. 19 (recante “Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro”) della Legge n. 203 del 13 dicembre 2024, a decorrere dal 12 gennaio 2025, si prevede che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta:

  1. oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro; o
  2. in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni (di calendario);

il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima.

Pertanto, nei casi di cui sopra, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista per le dimissioni volontarie (ossia le dimissioni sono valide anche se non presentate tramite il modulo telematico né in sede protetta).

Le nuove disposizioni non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza:

  • per causa di forza maggiore; o
  • per fatto imputabile al datore di lavoro.